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Comunicazione a tutti i fornitori dell’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito - estensione applicazione dello Split Payment ex art. 17-ter del D.P.R n. 633/1972 ai sensi del D.L. 148/2017.

Comunicazione a tutti i fornitori dell’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito - estensione applicazione dello Split Payment ex art. 17-ter del D.P.R n. 633/1972 ai sensi del D.L. 148/2017.

Il Decreto Legge 50/2017 aveva introdotto nuove disposizioni in materia di “split payment”, prevedendo l’applicazione di tale meccanismo di riscossione dell’IVA anche, tra gli altri, alle società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, quindi, teoricamente anche all’Azienda Speciale, in quanto ente strumentale della Provincia di Pavia (art.1 lettera b del suddetto D.L. n. 50/2017). In tal senso, si era inviata a tutti i fornitori la nota P.G. 1619/2017 del 22 giugno u.s. Tuttavia, i successivi aggiornamenti degli elenchi del MEF, relativi ai soggetti tenuti all’applicazione di tale meccanismo avevano prima ricompreso e, in seguito, escluso l’Azienda Speciale, come di seguito comunicato ai fornitori il 21 agosto u.s. Il recente D.L. 148/2017, all’art. 3 ha chiarito definitivamente la questione, estendendo lo split payment, oltre che a tutte le società controllate dalla P.A., espressamente a tutti gli “enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona”. Coerentemente, sono stati aggiornati il 19 dicembre scorso anche gli elenchi elaborati dal MEF dei soggetti ricompresi nel campo di applicazione, che includono attualmente anche la scrivente Azienda Speciale. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2018, tutte le fatture emesse nei confronti dell’Azienda Speciale rientreranno nel regime dello “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72. Ai sensi dell’art. 3 D.L. 148/2017, le disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dalla medesima data: in sostanza, tale regime si applica a prescindere dalla competenza temporale della cessione del bene e/o della prestazione del servizio, rilevando esclusivamente la data di emissione della fattura. Il meccanismo prevede che il fornitore emetterà nei confronti dell’Azienda Speciale fattura con addebito dell’IVA e con l’annotazione in fattura della dicitura “scissione dei pagamenti ai sensi dell’art . 17-ter del DPR 633/72”. L’Azienda Speciale pertanto provvederà a corrispondere al fornitore il solo imponibile, mentre verserà direttamente all’Erario l’imposta dovuta. Si ricorda che sono previsti ambiti di esclusione, quali ad esempio le operazioni in reverse charge (art. 17 c.6 del DPR 633/72), le operazioni senza addebito dell’IVA in fattura. L’Ufficio Finanziario dell’Azienda Speciale è a disposizione per qualsiasi chiarimento


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